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Fatto proprio il Provvedimento IVASS N. 97 del 4 Agosto 2020 modificato dal provvedimento IVASS N. 101 del 15 Dicembre 2020 è stata rivista in maniera sostanziale la disciplina dell’informativa precontrattuale.
Allegato 3 – Informativa sul distributore
Contiene le informazioni definite da Ivass di natura “statica” che si riferiscono alla tipologia e alle caratteristiche dell’intermediario (Broker o Collaboratore iscritto in sezione E) che entra in contatto con il contraente. Fornisce al contraente un’informativa generale sull’attività del distributore, sui potenziali conflitti di interesse, sugli strumenti di tutela del contraente (polizza rc professionale, conto separato/fideiussione, fondo di garanzia) e risulta svincolato dal contratto assicurativo proposto/distribuito. Contiene informazioni fisse, predefinite e quindi standardizzabili ad esclusione della sezione introduttiva da completare ed integrare con i riferimenti anagrafici della persona fisica che entra in contatto con il contraente e del ruolo svolto in caso di operatività dell’attività in forma societaria.
Deve essere:
- esposto all’interno dei locali dell’intermediario, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche (ad esempio totem ecc.) in forma impersonale e cioè senza i riferimenti anagrafici della persona fisica;
- consegnato/trasmesso al cliente prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- pubblicato sul sito internet (ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi).
Allegato 4 – Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP
Contiene le informazioni cosiddette “dinamiche” e cioè variabili e pertinenti a ciascun contratto assicurativo distribuito danni e vita non IBIP (contratti vita di puro rischio).
Si tratta di un modello correlato al contratto proposto/distribuito con particolare riguardo alle informazioni:
- sul modello e attività di distribuzione adottata;
- sulle forme di remunerazione percepita;
- sull’efficacia del pagamento del premio.
Deve essere consegnato/trasmesso al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto intermediati.
Allegato 4 TER – Elenco delle regole di comportamento del distributore
Riepiloga in forma standardizzata gli obblighi generali di comportamento ai quali l’intermediario (broker e suo collaboratore) devono attenersi nei confronti della clientela.
Si tratta di regole di comportamento generali per la distribuzione di tutti i prodotti assicurativi e supplementari per la distribuzione di prodotti IBIPS.
Al pari dell’allegato 3 deve essere:
- esposto all’interno dei locali dell’intermediario, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche (ad esempio totem ecc.);
- consegnato/trasmesso al cliente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione nel caso di offerta fuori sede o in caso di vendita a distanza;
- pubblicato sul sito internet (ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi).
Conferimento Mandato di brokeraggio assicurativo – Assioma Service Srl
Affinché sia possibile intraprendere, in modo legalmente efficace, il rapporto di consulenza tra broker e cliente, è necessario il conferimento del mandato di brokeraggio in via esclusiva ad Assioma Service Srl.
Si tratta di una lettera d’incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa redatta secondo gli standard di AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione – consente al broker di agire efficacemente per conto del cliente nei confronti delle compagnie ed agenzie di assicurazione.
Il mandato di brokeraggio è conferito a tempo indeterminato dalla data di decorrenza indicata, sino a revoca o rinuncia che dovrà essere comunicata alla controparte in forma scritta a mezzo lettera raccomandata inviata con un preavviso di almeno 60 giorni.
Tale mandato non comporta l’attribuzione di alcun potere di rappresentanza del cliente al broker, ed è a titolo non oneroso, essendo il compenso del broker direttamente riconosciuto dalle compagnie di assicurazione, a titolo di provvigione sui premi intermediati, come da usi consolidati di mercato.
La lettera di conferimento del mandato di brokeraggio ad Assioma Service Srl deve essere consegnata/trasmessa alla Società fornitrice del servizio prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto intermediati.
Informativa in materia di protezione dei Dati Personali – Privacy
I dati personali, raccolti dalla nostra società Assioma Service Srl, sono trattati ai fini della intermediazione assicurativa, vendita o promozione di prodotti assicurativi. Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione, cancellazione etc. Queste operazioni avvengono manualmente o con l’utilizzo di sistemi informativi. I dati personali durante tutto il trattamento sono sottoposti ad adeguate misure di sicurezza. È pertanto necessario prendere visione della nostra informativa privacy per il conferimento e trattamento dei dati.